Levitico
Chapter 25
Diodati Bibbia 1885
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Levitico 25

Diodati Bibbia 1885
Clementine Vulgate, 1598
1IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo:
1Locutusque est Dominus ad Moysen in monte Sinai, dicens:
2Parla a' figliuoli d'Israele, e di' loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore.
2Loquere filiis Israël, et dices ad eos: Quando ingressi fueritis terram quam ego dabo vobis, sabbatizes sabbatum Domino.
3Semina il tuo campo sei anni continui , e pota la tua vigna altresì sei anni continui , e ricogli la sua rendita.
3Sex annis seres agrum tuum, et sex annis putabis vineam tuam, colligesque fructus ejus:
4Ma l'anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna.
4septimo autem anno sabbatum erit terræ, requietionis Domini: agrum non seres, et vineam non putabis.
5Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da' granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell'anno anno di riposo per la terra.
5Quæ sponte gignet humus, non metes: et uvas primitiarum tuarum non colliges quasi vindemiam: annus enim requietionis terræ est:
6E ciò che sarà prodotto nell'anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche,
6sed erunt vobis in cibum, tibi et servo tuo, ancillæ et mercenario tuo, et advenæ qui peregrinantur apud te:
7e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell'anno per mangiare.
7jumentis tuis et pecoribus, omnia quæ nascuntur præbebunt cibum.
8Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni.
8Numerabis quoque tibi septem hebdomadas annorum, id est, septies septem, quæ simul faciunt annos quadraginta novem:
9E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa' passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de' purgamenti.
9et clanges buccina mense septimo, decima die mensis, propitiationis tempore, in universa terra vestra.
10E santificate l'anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia.
10Sanctificabisque annum quinquagesimum, et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terræ tuæ: ipse est enim jubilæus. Revertetur homo ad possessionem suam, et unusquisque rediet ad familiam pristinam:
11Quest' è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell'anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate.
11quia jubilæus est, et quinquagesimus annus. Non seretis neque metetis sponte in agro nascentia, et primitias vindemiæ non colligetis,
12Perciocchè quello è il Giubileo; sia vi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso.
12ob sanctificationem jubilæi: sed statim oblata comedetis.
13In quest'anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione.
13Anno jubilæi, redient omnes ad possessiones suas.
14E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello.
14Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum, sed juxta numerum annorum jubilæi emes ab eo,
15Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita.
15et juxta supputationem frugum vendet tibi.
16Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite.
16Quanto plures anni remanserint post jubilæum, tanto crescet et pretium: et quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit: tempus enim frugum vendet tibi.
17E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell'Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro.
17Nolite affligere contribules vestros, sed timeat unusquisque Deum suum, quia ego Dominus Deus vester.
18Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà.
18Facite præcepta mea, et judicia custodite, et implete ea: ut habitare possitis in terra absque ullo pavore,
19E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà.
19et gignat vobis humus fructus suos, quibus vescamini usque ad saturitatem, nullius impetum formidantes.
20Che se pur dite: Che mangeremo l'anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite?
20Quod si dixeritis: Quid comedemus anno septimo, si non severimus, neque collegerimus fruges nostras?
21Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l'anno sesto, e quell'anno produrrà frutto per tre anni.
21dabo benedictionem meam vobis anno sexto, et faciet fructus trium annorum:
22E nell'anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all'anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell' anno .
22seretisque anno octavo, et comedetis veteres fruges usque ad nonum annum: donec nova nascantur, edetis vetera.
23OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me.
23Terra quoque non vendetur in perpetuum, quia mea est, et vos advenæ et coloni mei estis:
24Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione.
24unde cuncta regio possessionis vestræ sub redemptionis conditione vendetur.
25Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto.
25Si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus ejus, potest redimere quod ille vendiderat.
26Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto;
26Sin autem non habuerit proximum, et ipse pretium ad redimendum potuerit invenire,
27allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione.
27computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit: et quod reliquum est, reddet emptori, sicque recipiet possessionem suam.
28Ma, s'egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch'egli avrà venduto in man di colui che l'avrà comperato, fino all'anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore , e rientri colui nella sua possessione.
28Quod si non invenerit manus ejus ut reddat pretium, habebit emptor quod emerat, usque ad annum jubilæum. In ipso enim omnis venditio redibit ad dominum et ad possessorem pristinum.
29E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all'anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.
29Qui vendiderit domum intra urbis muros, habebit licentiam redimendi, donec unus impleatur annus.
30Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l'avrà comperata, e a' suoi d'età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.
30Si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit eam, et posteri ejus in perpetuum, et redimi non poterit, etiam in jubilæo.
31Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.
31Sin autem in villa domus, quæ muros non habet, agrorum jure vendetur: si ante redempta non fuerit, in jubilæo revertetur ad dominum.
32Ma, quant'è alle città de' Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.
32Ædes Levitarum quæ in urbibus sunt, semper possunt redimi:
33E colui de' Leviti, che ricompererà alcuna casa , esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore , nel Giubileo; perciocchè le case delle città de' Leviti sono la lor possessione nel mezzo de' figliuoli d'Israele.
33si redemptæ non fuerint, in jubilæo revertentur ad dominos, quia domus urbium Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israël.
34Ma non vendansi i campi de' contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.
34Suburbana autem eorum non veneant, quia possessio sempiterna est.
35E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te.
35Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam et peregrinum, et vixerit tecum,
36Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell'Iddio tuo, e fa' che il tuo fratello possa vivere appresso di te.
36ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti: time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te.
37Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto.
37Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges.
38Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio.
38Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra Ægypti, ut darem vobis terram Chanaan, et essem vester Deus.
39E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo.
39Si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famulorum,
40Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all'anno del Giubileo.
40sed quasi mercenarius et colonus erit: usque ad annum jubilæum operabitur apud te,
41E allora egli si partirà d'appresso a te, insieme co' suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de' suoi padri.
41et postea egredietur cum liberis suis, et revertetur ad cognationem, ad possessionem patrum suorum.
42Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi.
42Mei enim servi sunt, et ego eduxi eos de terra Ægypti: non veneant conditione servorum:
43Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell'Iddio tuo.
43ne affligas eum per potentiam, sed metuito Deum tuum.
44Ma, quant'è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio , compera servi e serve d'infra le genti che saranno intorno a te.
44Servus et ancilla sint vobis de nationibus quæ in circuitu vestro sunt:
45Anche ne potrete comperar de' figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio.
45et de advenis qui peregrinantur apud vos, vel qui ex his nati fuerint in terra vestra, hos habebitis famulos:
46E tali potrete possedere, e lasciare a' vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant'è a' vostri fratelli, figliuoli d'Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza.
46et hæreditario jure transmittetis ad posteros, ac possidebitis in æternum: fratres autem vestros filios Israël ne opprimatis per potentiam.
47E se il forestiere, o l'avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all'avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera;
47Si invaluerit apud vos manus advenæ atque peregrini, et attenuatus frater tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de stirpe ejus:
48abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de' suoi fratelli.
48post venditionem potest redimi. Qui voluerit ex fratribus suis, redimet eum,
49Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.
49et patruus, et patruelis, et consanguineus, et affinis. Sin autem et ipse potuerit, redimet se,
50E faccia ragione col suo comperatore, dall'anno che gli si sarà venduto fino all'anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch'egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.
50supputatis dumtaxat annis a tempore venditionis suæ usque ad annum jubilæum: et pecunia, qua venditus fuerat, juxta annorum numerum, et rationem mercenarii supputata.
51Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo , restituisca a ragione di essi, de' danari della sua compera, per suo riscatto.
51Si plures fuerint anni qui remanent usque ad jubilæum, secundum hos reddet et pretium:
52E se vi restano pochi anni fino all'anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire .
52si pauci, ponet rationem cum eo juxta annorum numerum, et reddet emptori quod reliquum est annorum,
53Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.
53quibus ante servivit mercedibus imputatis: non affliget eum violenter in conspectu tuo.
54E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere , egli se ne uscirà l'anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli.
54Quod si per hæc redimi non potuerit, anno jubilæo egredietur cum liberis suis.
55Conciossiachè i figliuoli d'Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro.
55Mei enim sunt servi filii Israël, quos eduxi de terra Ægypti.

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